Prevenzione della corruzione
Sezione che contiene le informazioni riguardanti il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (P.T.P.C.) - L’articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, ai commi 7 e 8, prevede che l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione. Negli Enti Locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione. L'organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 Gennaio di ogni anno, adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L'attività di elaborazione del Piano non può essere affidata a soggetti estranei all'Amministrazione. Il Responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. La mancata predisposizione del Piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale. Il suddetto Responsabile per la prevenzione della corruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della medesima Legge n. 190/2012, deve provvedere anche: a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione.
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI GUSSOLA - Ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 ed s.m.i. e dell’art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013, questa Amministrazione ha predisposto il proprio Codice di comportamento alla cui osservanza sono tenuti i dirigenti/responsabili e i dipendenti dell’Ente, nonché, per quanto compatibile, tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di supporto agli organi di direzione politica dell’Ente e i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere nei confronti dell’amministrazione.