Accesso civico

Sezione contenente informazioni e documenti relativi alle modalità dell'accesso civico (art.5, c.1,4 d.lgs. 33/2013)

L’istituto dell’accesso civico, introdotto nell’ordinamento dal D.Lgs. n. 33/2013, è stato profondamente innovato dal D.Lgs. n. 97/2017, nei termini seguenti:

- laddove si configuri quale “accesso civico in senso stretto”, riconosce a chiunque il diritto di richiedere, gratuitamente e senza necessità di motivazione, documenti, informazioni o dati di cui le pubbliche amministrazioni abbiano omesso la pubblicazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente (art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.);

- laddove si configuri quale “accesso civico generalizzato”, riconosce a chiunque il diritto di accedere, altrettanto gratuitamente e senza necessità di motivazione, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.).

RILEVATO che, a norma del citato art. 5 (Accesso civico a dati e documenti) del D.Lgs. n. 33/2013, novellato dal D.Lgs. n. 97/2017:

- l’istanza di “accesso civico in senso stretto”, che abbia, dunque, ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del c.d. “decreto trasparenza”, va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione, che si pronuncia sulla stessa (comma 3, lett. d);

- l'amministrazione, tempestivamente e, comunque, nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di “accesso civico in senso stretto”, procede alla pubblicazione, sul sito, dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti ed a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale (comma 6);

- nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3 (comma 4).

A norma del comma 7 dell’art. 1 della Legge n. 190/2012 e s.m.i., “L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. […]”.

La Legge n. 56/2014, elencando le attività che possono essere svolte dalle Unioni di Comuni in forma associata anche per i Comuni che le costituiscono, prevede, all’articolo 1, comma 110, lett. a) e b), che le funzioni di responsabile anticorruzione e di responsabile per la trasparenza possano essere volte svolte da un funzionario nominato dal Presidente tra i funzionari dell'Unione o dei Comuni che la compongono.

Secondo quanto esplicitato nel PNA 2016, nelle Unioni di Comuni, il Presidente dell’Unione assegna le funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione al Segretario dell’Unione o di uno dei Comuni aderenti o ad un dirigente apicale, salvo espresse e motivate eccezioni. In alternativa, laddove ricorrano valide ragioni, da indicare analiticamente nel provvedimento di nomina, l’incarico può essere assegnato ad altro funzionario dell’Unione o dei Comuni aderenti, identificato con figure dirigenziali, o titolari di posizione organizzativa. In ogni caso non può trattarsi di un soggetto esterno all’Amministrazione, cioè esterno a uno dei Comuni facenti parte dell’Unione.

A seguito della costituzione dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” fra i Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo e del conferimento alla stessa di tutte le funzioni fondamentali di cui all’art. 14, comma 27, lettere da a) ad l-bis), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di tutto il personale dipendente con decorrenza 1° gennaio 2017, con specifico riferimento ai temi dell’anticorruzione e della trasparenza, lo Statuto dell’Unione “TERRAE FLUMINIS” prevede:

- che l’Unione gestisca, in forma associata, anche per i Comuni che la costituiscono, le funzioni di Responsabile anticorruzione e di Responsabile per la trasparenza, svolte da un funzionario nominato, dal  Presidente  dell’Unione,  tra  i  funzionari dell’Unione e dei Comuni che la compongono (art. 34);

- che le funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione e di Responsabile per la trasparenza siano svolte da un unico funzionario o da due distinti funzionari nominati dal Presidente dell’Unione (art. 55).

Per effetto del combinato disposto dell’art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012 e s.m.i. e dell’art. 55, comma 1, dello Statuto dell’Unione, il Presidente dell’Unione ha ravvisato l’opportunità di separare i ruoli di Responsabile per la prevenzione della corruzione e di Responsabile per la trasparenza e per l’accesso civico dell’Unione “TERRAE FLUMINIS” e dei Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo, in essa associati, attribuendo le relative funzioni a soggetti distinti, al fine di garantire effettività ed autonomia all’esercizio delle numerose, complesse e gravose funzioni che le disposizioni vigenti pongono, in capo ai relativi Responsabili, in materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza e di accesso civico.

Con decreto n. 15/2023 del 07/12/2023, il Presidente dell'Unione ha nominato il Segretario dell'Unione, dott.ssa Sabina Candela, quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) e Responsabile dell’accesso civico dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” e dei Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo, in essa associati.

Con deliberazione G.C. n. 12 del 23/02/2015, la Giunta Comunale di Gussola ha individuato nella persona del Segretario comunale pro-tempore la figura alla quale attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione del procedimento amministrativo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, e, successivamente, modificato dall'art. 13, comma 01, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

Con deliberazione G.U. n. 5 del 30/01/2018, la Giunta dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” ha individuato nella persona del Segretario dell’Unione pro-tempore la figura alla quale attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione del procedimento amministrativo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, e, successivamente, modificato dall'art. 13, comma 01, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

Le istanze di accesso civico potranno essere inoltrate ai seguenti recapiti:

Telefono: 0375/263311

E-mail PEO istituzionale: comune.gussola@unioneterraefluminis.cr.it

E-mail PEC istituzionale: comune.gussola@pec.regione.lombardia.it